Privacy Siti Internet delle imprese

4 Giugno 2013

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Con il presente articolo intendiamo fornire le coordinate normative di riferimento e invitarvi ad una verifica circa la compliance del sito dal punto di vista legale.

Allo stato attuale la normativa italiana non dispone di una disciplina organica relativa alle informazioni che una società deve fornire sul proprio sito internet. Il sito web aziendale rappresenta un’importante vetrina per molte società; in alcuni casi è il mezzo mediante il quale le aziende svolgono la propria attività (es. per le aziende che vendono on line).

Alcune informazioni societarie devono obbligatoriamente essere rese pubbliche sul sito web aziendale; nonostante l’obbligatorietà in atto da alcuni anni non è raro imbattersi in siti che non contengono le informazioni previste dalla normativa vigente. Vediamo quindi le disposizioni in materia:

SITI INTERNET – INFORMAZIONI e NOTIZIE

le disposizioni principali in materia non formano una disciplina organica ma sono racchiuse in distinte normative ed in particolare nel Codice civile, nel D.P.R. 633/1972, nel D.Lgs. 196/2003, nel D.L. 259/2003, nel D.L. 185/2008 e nel D.L. 179/2012.

OBBLIGO di INFORMATIVA in base al CODICE CIVILE

l’art. 2250 c.c., come modificato dall’art. 42, L. 88/2009 (in vigore dal 29.7.2009), in attuazione della Direttiva Cee 2003/58/Ce, introduce l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali negli atti, nella corrispondenza (ad esempio, contratti, bilanci, fatture emesse, lettere, fax, ordinativi, ecc.) nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito web) e in tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi le e-mail ed i profili delle società sui social networks.

Tali informazioni riguardano:

  • ragione sociale;
  • indirizzo completo della sede legale della società;
  • codice fiscale e partita Iva;
  • numero di iscrizione e Ufficio del Registro delle imprese ove la società è iscritta;
  • numero Rea (Repertorio economico amministrativo);
  • il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le sole società di capitali);
  • l’eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
  • l’eventuale stato di società con unico socio (per le S.p.a. e le S.r.l. unipersonali);
  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (tale informativa è resa necessaria dall’art. 2497-bis c.c.).

OBBLIGO di INFORMATIVA in BASE alla DISCIPLINA IVA

l’obbligo di indicare nel sito Internet della società il numero di partita Iva è previsto, oltre che dall’art. 2250 c.c., anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001. Tale disposizione prevede che il numero di partita Iva attribuito dall’Agenzia delle Entrate vada indicato anche nell’eventuale home page del sito Internet riferito all’attività cui è stato attribuito. L’obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività.

PUBBLICAZIONE dell’INDIRIZZO PEC

ad oggi sembrerebbe non esserci nessun obbligo specifico di indicare l’indirizzo Pec sulla carta intestata, negli atti e nella corrispondenza dell’azienda né nel sito web in quanto l’art. 16, D.L. 185/2008 e l’art. 5, D.L. 179/2012 non prevedono altro obbligo oltre alla comunicazione delle casella Pec al Registro delle imprese. Si ritiene opportuna, comunque, una interpretazione estensiva dell’obbligo civilistico indicato dall’art. 2250 c.c., considerando l’indirizzo PEC al pari delle altre informazioni minime obbligatorie che l’azienda deve fornire al fine di dare massima trasparenza.

TUTELA dei DATI PERSONALI – OBBLIGHI di INFORMATIVA

nella prassi si constata che molte aziende quando raccolgono dati personali sul web attraverso specifici form che il visitatore del sito può compilare con i propri dati (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc.) ignorano l’obbligo di dare la prescritta informativa all’interessato. Questo accade, ad esempio, quando le imprese raccolgono, tramite Internet, informazioni personali e curricula di persone interessate a un’eventuale assunzione oppure quando raccolgono indirizzi e-mail per l’invio di informazioni commerciali.

A volte in questi form l’azienda si limita a chiedere soltanto un consenso al trattamento dei dati raccolti, ma non si preoccupa di fornire all’interessato tutte le informazioni prescritte dall’art. 13, D.Lgs 196/2003 circa l’utilizzo dei suoi dati personali, oppure fornisce informazioni generiche ed incomplete, dimenticando che il consenso deve essere informato, cioè deve essere espresso dall’interessato solo dopo l’avvenuta lettura dell’informativa prevista dalla normativa sulla tutela della privacy. L’omessa indicazione dell’informativa, prevista dall’art. 13, D.Lgs. 196/2003, espone il soggetto titolare del trattamento dei dati a multe ai sensi dell’art. 161, D.Lgs. 196/2003. Speriamo con ciò di avervi dato utili parametri per la verifica circa la compliance, del vostro sito internet, dal punto di vista legale.