Direttiva Omnibus: le nuove regole per gli e‑commerce su prezzi e recensioni

11 Luglio 2023

Indice Contenuti

La Direttiva Omnibus è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 con lo scopo di aumentare il livello di trasparenza verso i consumatori.

Questo decreto è entrato in vigore il 2 aprile 2023. Tuttavia, la sezione che riguarda la gestione delle riduzioni di prezzo è stato applicato dopo 90 giorni, quindi a partire dal 1° luglio 2023.

Ora, esaminiamo gli obblighi introdotti dalla Direttiva Omnibus, come aggiornare il tuo e-commerce in conformità e come prevenire possibili sanzioni e reclami.

Direttiva Omnibus: la live con l’Avv. Lorenzo Grassano di LegalBlink

Rivedi la live che abbiamo tenuto insieme all’Avv. Lorenzo Grassano di LegalBlink nella quale affrontiamo tutti questi aspetti e rispondiamo a molte domande.

Chi deve mettersi in regola con la Direttiva Omnibus?

È fondamentale sottolineare che la Direttiva Omnibus  si applica solo al B2C e non si applica nei rapporti commerciali tra aziende B2B.

Questa normativa si applica quindi esclusivamente quando un’impresa vende a un consumatore, sia offline che online.

Direttiva Omnibus: come impatta sulla visualizzazione dei prezzi

La Direttiva Omnibus trasforma completamente il modo in cui i siti di e-commerce gestiscono le variazioni di prezzo.

Ogni promozione che prevede uno sconto sui prodotti deve mostrare infatti il prezzo originale che l’azienda ha applicato per un certo periodo prima dell’attuazione dello sconto.

Il “prezzo originale” è il prezzo più basso che l’azienda ha applicato alla maggior parte dei consumatori nei 30 giorni precedenti l’attuazione dello sconto.

Ad esempio, in un e-commerce ho una felpa in vendita al prezzo di 100€ (1 luglio). Il 15 luglio il prezzo viene aumentato a 150€, per poi essere ridotto a 120€ dopo un paio di giorni.

Cosa dice la Direttiva Omnibus? Lo sconto deve essere accompagnato da una nota che indica al consumatore il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti lo sconto, cioè 100€.

Perché la Direttiva Omnibus obbliga gli e-commerce ad aggiungere questa informazione?

La parola chiave di tutta la normativa è proprio la chiarezza, la trasparenza verso il consumatore. Nell’esempio sopra riportato è ovvio come la promozione non sia poi molto allettante agli occhi del consumatore, il quale si accorge di rialzi in prossimità del periodo di sconto e può così valutare con maggiore consapevolezza i propri acquisti.

La Direttiva Omnibus prevede alcune eccezioni.

Sono esclusi da questa regola i prodotti agricoli e alimentari deperibili, cioè i prodotti che, a causa della loro natura o del processo di trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

Anche per i prodotti sul mercato da meno di 30 giorni è necessario adeguare il sito alla Direttiva Omnibus.

In questo caso, tuttavia, non è possibile rispettare il requisito di informare sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti lo sconto, proprio perché non esiste questo intervallo temporale.

Per questo motivo, la Direttiva Omnibus prevede che, per i prodotti sul mercato da meno di 30 giorni, l’e-commerce deve indicare il periodo di tempo a cui si riferisce il prezzo originale.

Questa regola non si applica ai prezzi di lancio, che sono seguiti da annunci di aumento di prezzo e quindi non sono soggetti all’obbligo di conformità alla Direttiva Omnibus.

Direttiva Omnibus e Marketplace

Anche la documentazione legale per i Marketplace dovrà essere aggiornata in conformità alla Direttiva Omnibus.

Oltre alle informazioni che devono essere incluse nei termini e condizioni di vendita di un e-commerce “tradizionale”, questo documento legale dovrà informare il consumatore che sul sito può fare acquisti sia da professionisti che da altri consumatori.

Se è possibile acquistare da altri consumatori, dovrà essere spiegato che il diritto di recesso non si applica.

Inoltre, se i venditori sul marketplace vengono presentati in base a una ricerca e secondo specifici criteri, dovrà essere spiegato ai consumatori quali sono questi criteri.

Infine, le condizioni generali di vendita devono illustrare al consumatore come sono distribuiti gli obblighi tra l’e-commerce individuale e il proprietario della piattaforma.

Direttiva Omnibus: la gestione delle recensioni

La Direttiva Omnibus non impone di pubblicare recensioni autentiche o verificate.

Riguardo alle recensioni, il Decreto legislativo di attuazione stabilisce che:

Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Il sito web o l’e-commerce deve indicare se le recensioni pubblicate sul proprio sito derivano da esperienze di acquisto reali. Se ciò non corrisponde alla realtà, deve essere indicato sul sito web o e-commerce (sicuramente almeno nelle condizioni generali di vendita).

Se il sito web o e-commerce, per conformarsi e adeguarsi alla Direttiva Omnibus, ha deciso di pubblicare recensioni verificate, deve spiegare come “assicura” che le recensioni siano autentiche.

Quindi, per adeguare il sito web alla Direttiva Omnibus sarà fondamentale la scelta del fornitore di recensioni che si deciderà di utilizzare. Dovrà essere infatti uno strumento che permetta la pubblicazione di recensioni solo a seguito dell’acquisto sul sito, impedendo recensioni a chiunque e in modo indiscriminato.

 

Recensioni: pratica commerciale ingannevole 

Non adeguare il sito web o e-commerce alla Direttiva Omnibus può comportare ad un comportamento di pratica commerciale ingannevole.

La Direttiva Omnibus non obbliga né a pubblicare recensioni sul proprio sito internet, né a pubblicare recensioni autentiche.

La nuova legge obbliga solo a informare l’utente se e in che modo viene garantito che le recensioni pubblicate online siano riconducibili a vere esperienze di acquisto. 

Ciò risulta più semplice se ci si affida a uno strumento di recensioni che garantisca (sempre in modo ragionevole) l’autenticità delle le recensioni e quindi che permetta la pubblicazione di recensioni solo dopo la fase di acquisto.

Ovviamente è vietato anche inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

Direttiva Omnibus: le sanzioni per chi non si adegua

Non adeguare il proprio sito web o e-commerce alla Direttiva Omnibus costituisce una pratica commerciale scorretta rischiando una multa fino a 10 milioni di euro.

La nuova legge specifica anche i criteri sottesi alla emanazione della sanzioni:

  • la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • le eventuali azioni intraprese dal sito web o ecommerce per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal dal sito web o ecommerce;
  • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal sito web o ecommerce in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  • le sanzioni inflitte al sito web o ecommerce per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
 
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